Nullità dei contratti di fideiussione redatti secondo lo schema ABI
La sentenza della Prima sezione della Cassazione n. 13846/19 del 22 maggio 2019 ha ribadito il principio per cui i fideiussori che hanno firmato il contratto predisposto secondo lo schema dell’ABI sono liberati dal vincolo di garanzia assunto.
Questo perché lo schema dell’ABI è stato ritenuto illegittimo, quindi nullo, nel 2005 dalla Banca d’Italia in quanto frutto di una illecita intesa anticoncorrenziale tra le banche.
Infatti con provvedimento n. 55 del 02.05.2005 la Banca d’italia – che sino al 2006 operava quale autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito, ruolo ora assunto dall’agcm– ha rilevato che l’applicazione uniforme da parte delle banche del modello di fideiussione omnibus predisposta dall’abi nel 2003, concretasse un’intesa restrittiva della concorrenza da parte degli stessi istituti che, di fatto, in tal modo hanno finito col proporre ai propri clienti le medesime condizioni di contratto, in evidente violazione all’art. 2 della c.d. Legge antitrust (l. 287/1990).
Tale nullità si riverbera automaticamente anche sui singoli contratti conclusi dai fideiussori, perché essi costituiscono attuazione dell’intesa anticoncorrenziale e sono travolti dalla medesima nullità.
I fideiussori quindi possono semplicemente essere liberati verificando la coincidenza del loro contratto sottoscritto con lo schema ABI sanzionato che viene qui allegato.
(schema-ABI-2003)