Decreto correttivo Cartabia: le novità per il processo esecutivo
Il Correttivo Cartabia ha apportato modifiche significative al processo civile italiano, con particolare attenzione all’esecuzione forzata. Queste modifiche, entrate in vigore il 26 novembre 2024, mirano a ottimizzare le procedure esistenti, eliminare ambiguità normative e aggiornare le disposizioni in linea con la digitalizzazione del processo.
1. Titolo Esecutivo: Duplicato Informatico
L’articolo 475 del Codice di Procedura Civile è stato modificato per consentire il rilascio del titolo esecutivo non solo in copia conforme all’originale, ma anche in duplicato informatico. Questo duplicato è definito come il documento ottenuto mediante la memorizzazione della stessa sequenza di valori binari del documento originario.
2. Atto di Precetto
È stato introdotto un nuovo elemento nell’atto di precetto. Secondo il nuovo terzo comma dell’articolo 480 c.p.c., l’atto di precetto deve contenere l’indicazione del giudice competente per l’esecuzione e, se sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice, oppure l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l’elezione di un domicilio digitale speciale.
3. Pignoramento
L’articolo 543 c.p.c. è stato modificato per specificare che l’atto di pignoramento deve contenere l’invito al debitore a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ai fini delle comunicazioni relative alla procedura esecutiva.
4. Istanza di Conversione del Pignoramento
Per il deposito dell’istanza di conversione del pignoramento, il debitore deve versare una somma pari a un quinto dell’importo del credito per cui si procede e delle spese. Il giudice dell’esecuzione, sentite le parti, può disporre che il versamento avvenga con cadenza mensile.
5. Avviso di Iscrizione a Ruolo del Pignoramento Presso Terzi
È stato introdotto l’obbligo di notificare al debitore l’avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, specificando le informazioni relative all’udienza e invitando il debitore a comunicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata per le successive comunicazioni.
6. Deposito della Nota di Trascrizione nell’Esecuzione Immobiliare
Il correttivo ha precisato i termini entro i quali la nota di trascrizione del pignoramento immobiliare deve essere depositata, al fine di garantire maggiore efficienza nella procedura esecutiva.
7. Istanza ex Art. 492-bis c.p.c. e Contributo Unificato
È stato chiarito che l’istanza per la ricerca telematica dei beni da pignorare, ai sensi dell’articolo 492-bis c.p.c., non è soggetta al pagamento del contributo unificato, semplificando così l’accesso a tale procedura.
8. Opposizioni all’Esecuzione e agli Atti Esecutivi
Le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi devono essere proposte con il rito semplificato di cognizione, uniformando così la procedura e riducendo le incertezze interpretative precedenti.
Queste modifiche rappresentano un passo significativo verso un sistema giudiziario più efficiente e moderno, in linea con le esigenze di celerità e trasparenza richieste dalla società contemporanea.