Clausole di earn out e clawback
Le clausole contrattuali di “earn out” e “clawback”, mutuate dal sistema di common law, consentono di tarare il prezzo del bene o servizio (azienda, quota sociale, prestazionelavorativa) oggetto di cessione sulla scorta dei futuri risultati economici, positivi o negativi, connessi al bene o servizio ceduto.
Le parti possono ad esempio pattuire che il prezzo di cessione dell’azienda sia maggiorato (clausola c.d. “earn out” ) in caso di raggiungimento di determinati risultati di natura economico-finanziaria, prevedendosi in tale caso la corresponsione al cedente di un supplemento in danaro (earn out) ad incremento del prezzo di cessione.
La clausola c.d. “clawback” prevede al contrario che il prezzo di cessione sia ridotto nel caso in cui gli obiettivi futuri prefissati non siano conseguiti: il cedente è quindi obbligato a restituire parte del prezzo al cessionario in caso di mancato incremento o decremento del valore dell’azienda.
Tale clausola di decremento è utilizzata in particolar modo nei contratti di lavoro per ridurre la quota di incentivi riconosciuti, oltre la retribuzione, agli amministratori e ai dipendenti delle società in caso di mancato raggiungimento del target prefissato, di calo di utili o di condotte o comportamenti scorretti verso la società.
La validità di dette clausole, inquadrabili sotto il profilo giuridico come condizioni sospensive ex art. 1353 c.c. in quanto collegate al verificarsi di un evento futuro ed incerto, è condizionata alla puntuale indicazione del periodo temporale di osservazione dei risultati aziendali posteriore alla stipula dell’atto di cessione.