Limiti legali al pignoramento immobiliare per debiti tributari -piccolo vademecum
Ecco un piccolo vademecum che riassume sinteticamente le tutele previste nel c.d. decreto del fare (d.l. n. 69/2013) che ha riscritto la disciplina del pignoramento immobiliare prevista dagli artt. 76 e seguenti del d.P.R. n. 602/1973.
Il testo normativo di riferimento per l’esecuzione esattoriale è appunto il D.P.R. 29.9.1973 n. 602 (T.U. riscossione delle imposte) cui di seguito si fa riferimento.
La procedura esecutiva inizia con a formazione del ruolo (art. 11 e ss) ovvero dell’elenco dei debitori e delle somme dovute che viene consegnato all’agente di riscossione (oggi: Agenzia delle Entrate – Riscossione).
Il debitore in difficoltà può chiedere all’agente di riscossione il benefico della rateazione delle somme iscritte a ruolo (art. 19) ottenendo la sospensione delle iniziative esecutive.
L’agente di riscossione sulla base del ruolo deve notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro i termini di decadenza previsti dall’art. 25 e che variano in relazione alla tipologia di debito fiscale.
La procedura esecutiva esattoriale può iniziare solo dopo che inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento (art. 50).
L’espropriazione forzata è altresì preceduta dalla notifica di un avviso di intimazione (art. 50) in tutti i casi in cui la notifica della cartella di pagamento (art. 26) sia avvenuta da più di un anno.
Dalla data di notifica dell’avviso di intimazione il debitore ha 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto. Resta sempre ferma la possibilità di chiedere la rateizzazione delle somme a debito o la sospensione legale della riscossione nei casi e nei termini previsti dalla legge.
Per i debiti fino a mille euro non si procede alle azioni esecutive prima di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.
L’Agente di riscossione può procedere al pignoramento immobiliare per i debiti fiscali soltanto in presenza delle condizioni stabilite dalla legge.
In particolare il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l’immobile ha tutte le seguenti caratteristiche:
• è l’unico immobile di proprietà del debitore;
• è adibito a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
• non è di lusso, (cioè non ha le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969) e non è comunque una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).
Negli altri casi (ovvero quando manchi anche uno solo dei requisiti sopra elencati) l’agente di riscossione può procedere al pignoramento e alla vendita coattiva dell’immobile solo se:
• l’importo complessivo del debito è superiore a 120 mila euro;
• il valore degli immobili del debitore è superiore a 120 mila euro;
• sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca, che deve essere obbligatoriamente iscritta in via preventiva, e il debitore non ha pagato/rateizzato il debito o in mancanza di provvedimenti di sgravio/sospensione.