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Novità sulla registrazione degli atti giudiziari

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Novità sulla registrazione degli atti giudiziari

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Dal 3 ottobre 2024 è entrata in vigore una nuova disposizione riguardante l’imposta di registro per gli atti giudiziari, inclusi i decreti ingiuntivi. La novità è contenuta nel Decreto Legislativo 139/24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2024, che modifica un articolo del Testo Unico sull’Imposta di Registro.

La nuova normativa stabilisce che, nei procedimenti civili e nei decreti ingiuntivi, le spese di registrazione debbano essere richieste dall’Agenzia delle Entrate, in via prioritaria, alla parte soccombente (o al debitore nei decreti ingiuntivi). Solo nel caso in cui il recupero dell’imposta nei confronti della parte soccombente risulti infruttuoso, l’Agenzia potrà rivolgersi alle altre parti del giudizio, inclusa quella che ha promosso l’ingiunzione di pagamento. In questo modo, si introduce un principio di sussidiarietà a favore delle parti vittoriose, che saranno chiamate a rispondere delle spese di registrazione solo come ultima risorsa, se non vi è stata compensazione totale o parziale delle spese.

Questa modifica rappresenta un sollievo per molti avvocati, che spesso si trovavano nella situazione di dover spiegare e intervenire a favore del proprio cliente vincitore, al fine di evitare la beffa di dover pagare le spese di registrazione o rischiare un’azione di recupero forzato da parte dell’Agenzia delle Entrate, nonostante l’esito favorevole del giudizio.

La nuova disposizione introduce il seguente comma nell’articolo 57 del DPR 131/86:

  1. Al comma 1, viene eliminata la parola “633,” e dopo le parole “del Codice di procedura civile”, si aggiunge “salvo quanto previsto dal comma 1.1”.
  2. Dopo il comma 1, viene inserito il nuovo comma 1.1, che stabilisce: “Per i provvedimenti dell’autorità giudiziaria che prevedono la condanna al pagamento di somme, beni o altre prestazioni, inclusi i provvedimenti di cui all’articolo 633 del Codice di procedura civile, la registrazione è effettuata indipendentemente dal pagamento dell’imposta, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 16, comma 1. L’Agenzia delle Entrate richiederà il pagamento dell’imposta alla parte condannata o al debitore nei casi di decreto ingiuntivo esecutivo. La richiesta sarà notificata anche alle altre parti del giudizio o al creditore, che saranno obbligati in solido per il pagamento solo se il recupero presso il debitore principale risulterà infruttuoso. In tal caso, i termini per la richiesta dell’imposta nei confronti degli obbligati in via sussidiaria saranno sospesi.

Questo nuovo approccio normativo mira a tutelare le parti vittoriose e a rendere il processo di recupero delle imposte più equo.

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